- Settembre 27
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22434/2018, ha chiarito che non ha diritto alla pensione di reversibilità l’ex coniuge che ha percepito l’assegno di divorzio in unica soluzione.
La Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso di una signora alla quale era stato negato il diritto alla pensione di reversibilità del defunto ex marito avendo ricevuto l’assegno divorzile in un’unica soluzione, affermando quindi il principio di diritto per cui:
“ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (…), la titolarità dell’assegno, di cui all’articolo 5 della stessa legge 1 dicembre 1970 n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione”.